Sono lontani anni luce i tempi degli anni ’60, quando chi andava in montagna per praticare lo sci si doveva sobbarcare spesso anche la risalita a piedi con gli sci a spalla o con le pelli di foca. L’avvento degli impianti di risalita, la loro diffusione ha fatto in modo che lo sci diventasse un fenomeno di massa e che le silenziose e immacolate nevi montane diventassero affollati e vocianti campi bianchi dove è aumentato a dismisura il rischio di incidenti. La presenza, poi, di veicoli, motoslitte e “gatti delle nevi” ha peggiorato la situazione.
Possono verificarsi incidenti anche provocati da tali veicoli ma le piste possono essere in qualche modo equiparate alle strade? Per qualcuno si, tanto che curiosamente la questione è arrivata alla Corte di Cassazione perché secondo almeno una persona, evidentemente mal consigliata da chissà quale avvocato laureato all’”Università di Paperopoli” motoslitte e Gatti delle nevi devono essere sottoposti all’obbligo assicurativo per la Responsabilità Civile come le auto e gli altri veicoli circolanti sulle strade.
Sembra scontata la sentenza con la quale la Corte di Cassazione Civile sez. III, la n° 21254 del 20/10/2016 ha determinato che in una pista sciistica che non è aperta all’uso stradale bensì all’esercizio di uno sport che non si avvale dei veicoli indicati sul Codice della Strada sottoposti all’obbligo assicurativo RC, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze possa applicarsi la normativa risarcitoria relativa, fatto salvo il diritto risarcitorio per danni provocati come da Codice Civile.